Ordinanza
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Art. 6 Conclusione di trattati internazionali
1 Il DFAE è autorizzato a concludere con Stati o organizzazioni internazionali trattati internazionali in merito alla partecipazione della Svizzera a missioni di promozione civile della pace, all’invio di esperti e all’impiego dei fondi provenienti dai crediti d’impegno.16 2 I seguenti uffici sono autorizzati a concludere trattati internazionali in merito a questioni tecniche e amministrative inerenti al proprio settore di attività:
16 Nuovo testo giusta l’all. n. 5 dell’O del 10 nov. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 807). 17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 giu. 2010, in vigore dal 15 lug. 2010 (RU2010 2945). 18 RS 974.01 19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3717). 20 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 ago. 2020, in vigore dal 1° ott. 2020 (RU 2020 3717). 21 Abrogata dal n. I dell’O del 30 giu. 2010, con effetto dal 15 lug. 2010 (RU2010 2945). |