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Art. 25 Contratto di lavoro
(art. 8 LPers) 1 Il rapporto di lavoro è costituito quando il contratto di lavoro è firmato dall’autorità competente ai sensi dell’articolo 2 e dalla persona assunta. 2 Il contratto menziona le parti e disciplina almeno:
3 Il datore di lavoro, senza disdire il contratto di lavoro e nel rispetto del termine di disdetta di cui all’articolo 30acapoversi 1–3, può:78
3bis Il datore di lavoro, senza modificare il contratto di lavoro, può ordinare le seguenti misure per al massimo 12 mesi:80
4 Il personale soggetto al regime dell’obbligo di trasferimento può essere assegnato in ogni momento a un altro settore di attività e a un altro luogo di lavoro mediante un’istruzione di servizio. 77 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515). 78 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515). 79 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515). 80 Correzione del 4 ago. 2015 (RU 2015 2579). 81 Introdotto dal n. I dell’O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515). |