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Art. 31a Disdetta in caso d’impedimento al lavoro per malattia o infortunio 98
(art. 10 cpv. 3 e 12 cpv. 2 LPers) 1 In caso di impedimento al lavoro per malattia o infortunio, una volta decorso il periodo di prova il datore di lavoro può disdire il rapporto di lavoro in via ordinaria al più presto al termine di un periodo di impedimento al lavoro durato almeno due anni.99 2 Se un motivo di disdetta secondo l’articolo 10 capoverso 3 LPers esisteva già prima dell’inizio dell’impedimento al lavoro per malattia o infortunio, il datore di lavoro può disdire il rapporto di lavoro prima del termine del periodo di cui al capoverso 1 una volta decorsi i periodi di protezione in virtù dell’articolo 336c capoverso 1 lettera b CO100, a condizione che il motivo di disdetta sia stato comunicato all’impiegato prima dell’inizio dell’impedimento al lavoro. È fatta salva la disdetta fondata sull’articolo 10 capoverso 3 lettera c LPers, a condizione che l’incapacità o l’inattitudine sia dovuta a motivi di salute.101 3 In caso di impedimento al lavoro a seguito di una nuova malattia o di un nuovo infortunio o a seguito del ripetersi di una malattia o di conseguenze di un infortunio, il periodo di cui al capoverso 1 ricomincia a decorrere, a condizione che precedentemente l’impiegato sia stato abile al lavoro secondo il proprio tasso di occupazione per almeno 12 mesi consecutivi. Le assenze di breve durata non sono prese in considerazione. In caso di passaggio a un’altra unità amministrativa secondo l’articolo 1 capoverso 1 nel quadro di un provvedimento d’integrazione secondo l’articolo 11a, il periodo non riprende a decorrere.102 103 4 Se l’impiegato si rifiuta di collaborare ai provvedimenti d’integrazione di cui all’articolo 11a oppure non segue le prescrizioni mediche secondo l’articolo 56 capoverso 4, il datore di lavoro può disdire il rapporto di lavoro prima del termine del periodo di cui al capoverso 1, a condizione che esista un motivo di disdetta secondo l’articolo 10 capoversi 3 e 4 LPers. 5 Il datore di lavoro può disdire per inattitudine, prima del termine del periodo di cui al capoverso 1, il rapporto di lavoro di un impiegato nei confronti del quale l’assicurazione per l’invalidità ha riconosciuto una permanente incapacità parziale al lavoro, a condizione che gli sia offerto un lavoro ragionevolmente esigibile. La disdetta può avvenire al più presto con effetto dall’inizio del versamento della rendita d’invalidità. 98 Introdotto dal n. I dell’O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515). 99 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4507). 100 RS 220 101 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 giu. 2015, in vigore dal 1° ago. 2015 (RU 2015 2243). 102 Per. introdotto dal n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4507). 103 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 giu. 2015, in vigore dal 1° ago. 2015 (RU 2015 2243). |