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Art. 44a Aumento reale dello stipendio 125
(art. 15 LPers) 1 Dopo aver negoziato con le associazioni del personale, il Consiglio federale decide in merito all’entità e al momento dell’entrata in vigore dell’aumento reale dello stipendio. Può escludere gli impiegati appartenenti a determinate classi di stipendio dal versamento dell’aumento reale dello stipendio, sempre che lo giustifichi la situazione del mercato del lavoro, oppure può disporre un aumento reale differenziato a seconda delle classi di stipendio. 2 Hanno diritto all’aumento reale dello stipendio gli impiegati il cui rapporto di lavoro, al momento in cui l’aumento prende effetto, non è disdetto oppure è disdetto a seguito di pensionamento anticipato volontario o di passaggio a un’altra unità amministrativa di cui all’articolo 1 capoverso 1. 3 Non hanno diritto all’aumento reale dello stipendio gli impiegati:
4 L’aumento reale dello stipendio è versato sullo stipendio secondo l’articolo 36 e sull’indennità di funzione secondo l’articolo 46. Gli importi massimi delle classi di stipendio 1–37 aumentano in funzione dell’aumento reale dello stipendio.127 5 Se è versata al momento dell’entrata in vigore di un aumento reale dello stipendio, la compensazione del rincaro secondo l’articolo 44 è calcolata prima di detto aumento. 125 Introdotto dal n. I dell’O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515). 126 Nuovo testo giusta n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 20205395). 127 Nuovo testo giusta n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 20205395). |