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Art. 51a Prestazioni che integrano l’assegno familiare 138
1 L’autorità competente secondo l’articolo 2 versa all’impiegato prestazioni che integrano l’assegno familiare, nella misura in cui questo è inferiore a:
2 L’importo delle prestazioni integrative corrisponde alla differenza tra l’importo di cui al capoverso 1 e l’assegno familiare. Nel calcolo, sono aggiunti all’assegno familiare:
2bis Se l’impiegato ha diritto alle prestazioni integrative per più figli facenti parte di diverse comunità domestiche o familiari, le prestazioni che integrano l’assegno familiare di cui al capoverso 1 lettera a sono versate per ogni primo figlio che ha diritto all’assegno per ciascuna comunità domestica o familiare.142 3 Gli impiegati che hanno un tasso di occupazione inferiore al 50 per cento ricevono le prestazioni integrative soltanto se si tratta di casi di rigore. Se più impiegati hanno diritto ad assegni familiari per il medesimo figlio, le prestazioni integrative sono versate loro a condizione che il tasso di occupazione complessivo ammonti almeno al 50 per cento. 4Le prestazioni che integrano l’assegno familiare possono essere versate al personale trasferito o in servizio all’estero anche se sussiste un diritto all’assegno familiare all’estero ai sensi dell’articolo 7 capoverso 1 lettera a dell’ordinanza del 31 ottobre 2007143 sugli assegni familiari.144 5 Prestazioni integrative secondo il capoverso 4 sono versate anche per figliastri e affiliati con domicilio all’estero, se sono soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 4 e 5 dell’ordinanza del 31 ottobre 2007145 sugli assegni familiari.146 138 Introdotto dall’all. n. 2 dell’O del 31 ott. 2007 sugli assegni familiari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008145). 139 Nuovo testo giusta n. I dell’O del 18 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 20205395). 140 RS 836.2 141 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515). 142 Introdotto dal n. I dell’O del 12 giu. 2015, in vigore dal 1° ago. 2015 (RU 2015 2243). 143 RS 836.21 144 Introdotto dal n. I dell’O del 6 mar. 2009, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2009 1137). 145 RS 836.21 146 Introdotto dal n. I dell’O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515). |