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Art. 53 Organi di valutazione 160
(art. 15 LPers) 1 Gli organi incaricati di valutare le funzioni nell’Amministrazione federale sono:
2 I Dipartimenti possono delegare all’UFPER, in tutto o in parte, le competenze in materia di valutazione per le funzioni delle classi 1–31.161 160 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 gen. 2007, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2007 271869). 161 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3803). |