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Art. 56a Interruzione e nuova decorrenza del termine per la continuazione del pagamento dello stipendio in caso di malattia o infortunio 168
(art. 29 LPers) 1 Se un impiegato dopo l’inizio dell’impedimento al lavoro a seguito di malattia o infortunio riprende a lavorare temporaneamente secondo il proprio tasso di occupazione, i periodi di cui all’articolo 56 capoversi 1 e 2 sono prorogati del numero di giorni in cui è prestata l’intera durata giornaliera del lavoro convenuta e sono soddisfatti i requisiti fissati nella descrizione del posto. 2 In caso di impedimento al lavoro a seguito di una nuova malattia o di un nuovo infortunio oppure a seguito della ricomparsa di una malattia o di conseguenze di un infortunio, i periodi di cui all’articolo 56 capoversi 1 e 2 riprendono a decorrere, a condizione che precedentemente l’impiegato sia stato abile al lavoro secondo il proprio tasso di occupazione per almeno 12 mesi consecutivi. Le assenze il cui totale è inferiore a 30 giorni non sono prese in considerazione. 3 Se prima di un impedimento al lavoro secondo il capoverso 2 l’impiegato è stato abile al lavoro secondo il proprio tasso di occupazione per meno di 12 mesi consecutivi, allo scadere dei periodi di cui all’articolo 56 capoversi 1 e 2 gli è versato il 90 per cento dello stipendio per 30 giorni nel primo anno di servizio, per 90 giorni dal secondo sino al quinto anno di servizio e per 180 giorni dal sesto anno di servizio. Nei casi di rigore la continuazione del pagamento dello stipendio può essere prorogata fino a 12 mesi al massimo. 4 In caso di passaggio a un’altra unità amministrativa secondo l’articolo 1 capoverso 1 nel quadro di un provvedimento d’integrazione secondo l’articolo 11a, i periodi di cui all’articolo 56 capoversi 1 e 2 non riprendono a decorrere. 5 Se il rapporto di lavoro di un impiegato è disdetto in virtù dell’articolo 31a capoverso 5, l’obbligo di continuare a pagare lo stipendio secondo l’articolo 56 capoversi 1 e 2 prosegue finché lo prevede il contratto disdetto. In tal caso sono computati lo stipendio secondo il nuovo rapporto di lavoro nonché le prestazioni finanziarie dell’assicurazione per l’invalidità e di PUBLICA. 6 In caso di rapporti di lavoro di durata determinata, la continuazione del pagamento dello stipendio secondo l’articolo 56 capoversi 1 e 2 termina al più tardi con la fine del rapporto di lavoro. 168 Introdotto dal n. I dell’O del 2 dic. 2016 (RU 2016 4507). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3803). |