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Art. 60c Congedo di assistenza a figli con gravi problemi di salute 185
(art. 17a LPers) 1 In caso di interruzione del lavoro a causa dell’assistenza prestata a figli con gravi problemi di salute dovuti a malattia o infortunio, lo stipendio integrale e gli assegni sociali sono versati all’impiegato durante 14 settimane al massimo. 2 Un figlio ha gravi problemi di salute, se:
3 Il congedo di assistenza deve essere fruito entro un termine quadro di 18 mesi. Il termine quadro decorre dal primo giorno dell’interruzione del lavoro di cui al capoverso 1. 4 Per ogni caso di malattia o infortunio sussiste un solo diritto. Una ricaduta, che si verifica dopo un periodo prolungato senza disturbi, è considerata un nuovo evento. 185 Introdotto dal n. I dell’O del 12 mag. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 285). |