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Art. 62 Continuazione del pagamento dello stipendio in caso di decesso
(art. 29 cpv. 2 LPers) 1 In caso di decesso di un impiegato, è concesso ai superstiti il godimento ulteriore dello stipendio pari a un sesto dello stipendio annuale. 2 ...188 188 Abrogato dal n. I dell’O del 13 nov. 2019, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3803). |