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Art. 64b Orario di lavoro basato sulla fiducia 193
(art. 17a LPers)194 1 Gli impiegati che hanno convenuto l’orario di lavoro basato sulla fiducia sono dispensati dal rilevamento del tempo di lavoro. Essi non possono compensare alcun lavoro aggiuntivo, lavoro straordinario e saldi attivi dell’orario flessibile. 2 Per gli impiegati assegnati alle classi di stipendio 30–38 l’orario di lavoro basato sulla fiducia è obbligatorio. 3 Gli impiegati assegnati alle classi di stipendio 18–29 possono convenire con il loro superiore l’orario di lavoro basato sulla fiducia.195 4 Gli impiegati assegnati alle classi di stipendio 1–17 e gli impiegati che ricevono dal datore di lavoro contributi supplementari ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2 lettera a o b dell’ordinanza del 20 febbraio 2013196 concernente il pensionamento in particolari categorie di personale non possono convenire l’orario di lavoro basato sulla fiducia.197 5In luogo della compensazione per lavoro aggiuntivo, lavoro straordinario e saldi attivi dell’orario flessibile, gli impiegati che hanno convenuto l’orario di lavoro basato sulla fiducia ricevono una compensazione annua sotto forma di indennità in contanti pari al 6 per cento del salario annuo. In luogo dell’indennità in contanti e d’intesa con il superiore, a titolo eccezionale gli impiegati possono prendere dieci giorni di compensazione oppure chiedere l’accreditamento di 100 ore su un conto di congedo sabbatico.198 6 I giorni di compensazione devono essere presi nel corso dell’anno civile in cui nasce il diritto agli stessi. Ove ciò non fosse possibile per ragioni di malattia, infortunio o congedo di maternità, essi devono essere presi nel corso dell’anno successivo. I giorni di compensazione non presi per qualsiasi altro motivo decadono senza indennità. 193 Originario art. 64a. Introdotto dal n. I dell’O del 5 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6411). 194 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6737). 195 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 mag. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 285). 197 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 mag. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 285). 198 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 giu. 2015, in vigore dal 1° ago. 2015 (RU 2015 2243). |