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Art. 66 Giorni festivi 203
(art. 17a LPers)204 1 È concesso un congedo pagato per i giorni festivi che cadono in giorni lavorativi. 2 Sono considerati giorni festivi interi il Capodanno, il 2 gennaio, il Venerdì Santo, il Lunedì di Pasqua, l’Ascensione, il Lunedì di Pentecoste, il giorno della festa nazionale, il Natale e il giorno di santo Stefano. Sono considerati mezzi giorni festivi il 24 e il 31 dicembre. 3 Per gli altri giorni festivi ufficiali nel luogo di lavoro che cadono in un giorno lavorativo e in cui gli impiegati non lavorano, la durata del lavoro convenuta è recuperata anticipatamente o successivamente nel corso dell’anno o compensata mediante giorni di vacanza. 4 Gli impiegati possono lavorare in un giorno festivo di cui al capoverso 2 non considerato giorno festivo ufficiale nel luogo di lavoro. Il congedo pagato non utilizzato può essere riscosso nel corso dell’anno civile in cui nasce il diritto. 203 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 1515). 204 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6737). |