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Art. 7 Plurilinguismo 34
I dipartimenti prendono le misure di promozione del plurilinguismo di cui agli articoli 6–8d dell’ordinanza del 4 giugno 201035 sulle lingue. 34 Nuovo testo giusta il n. II 3 dell’O del 27 ago. 2014, in vigore dal 1° ott. 2014 (RU 2014 2987). 35 RS 441.11 |