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Art. 70 Indumenti da lavoro
(art. 18 cpv. 1 e 21 cpv. 1 lett. c LPers) 1 Gli indumenti da lavoro che gli impiegati sono tenuti a portare sono loro forniti gratuitamente in particolare se:
2 Nei casi di cui al capoverso 1 lettere b o c, invece di fornire indumenti da lavoro può essere versata un’indennità se le circostanze lo esigono. 3 I Dipartimenti disciplinano i particolari per i loro settori. |