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Art. 88c Partecipazione al riscatto
(art. 32 lett. a LPers) L’autorità competente secondo l’articolo 2 può partecipare al riscatto regolamentare finanziandolo mediante i propri crediti per il personale se, in occasione di una nuova assunzione, la previdenza sembra inadeguata rispetto all’importanza della funzione e delle qualifiche della persona da assumere. |