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Art. 88dter Continuazione della previdenza dopo il compimento del 65° anno d’età 267
Se il datore di lavoro e l’impiegato convengono il proseguimento del rapporto di lavoro oltre il 65° anno d’età, l’impiegato può richiedere la continuazione della previdenza per la vecchiaia fino alla cessazione dell’attività lucrativa, ma al massimo fino al compimento del 70° anno d’età (art. 33 LPP268). In questo caso l’autorità competente finanzia i contributi di risparmio del datore di lavoro. 267 Introdotto dal n. I dell’O del 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5793). 268 RS 831.40 |