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Art. 93 Accettazione di omaggi e di altri vantaggi 284
(art. 21 cpv. 3 LPers) 1 L’accettazione di vantaggi esigui conformi agli usi sociali non è considerata accettazione di omaggi ai sensi della legge. Sono considerati vantaggi esigui gli omaggi in natura il cui valore di mercato non supera i 200 franchi. 2 Agli impiegati che partecipano a un processo di acquisto o decisionale è vietato accettare anche vantaggi esigui conformi agli usi sociali, se
3 Se gli impiegati non possono rifiutare gli omaggi per motivi di cortesia sono tenuti a consegnarli all’autorità competente secondo l’articolo 2. L’accettazione per cortesia deve essere nell’interesse generale della Confederazione. L’accettazione e l’eventuale realizzazione di tali omaggi avviene tramite l’autorità competente secondo l’articolo 2 a favore della Confederazione. 4 In caso di dubbio, gli impiegati accertano con i propri superiori l’ammissibilità dell’accettazione di un vantaggio. 284 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 ago. 2012, in vigore dal 15 set. 2012 (RU 2012 4483). |