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Art. 94 Segreto professionale, di affari e d’ufficio
(art. 22 LPers) 1 Gli impiegati hanno l’obbligo di tacere in merito a questioni professionali o di servizio che devono essere tenute segrete per la loro natura o in virtù di prescrizioni legali o di istruzioni. 2 L’obbligo di mantenere il segreto d’ufficio e professionale continua a sussistere anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro. 3 Gli impiegati possono deporre in giudizio come parti, testimoni, persone informate sui fatti o periti giudiziari intorno a constatazioni attinenti ai loro compiti fatte in virtù di questi ultimi o nell’esercizio delle loro funzioni solo con l’autorizzazione scritta dell’autorità competente secondo l’articolo 2. L’autorizzazione non è necessaria se le deposizioni concernono fatti che giustificano un obbligo di denuncia o di segnalazione degli impiegati secondo l’articolo 302 del Codice di procedura penale286 o l’articolo 22a capoversi 1 e 2 LPers.287 4 È fatto salvo l’articolo 156 della legge del 13 dicembre 2002288 sul Parlamento.289 286 RS 312.0 287 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4507). 288 RS 171.10 289 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 giu. 2015, in vigore dal 1° ago. 2015 (RU 2015 2243). |