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Art. 94c Affari per conto proprio 293
(art. 20 LPers) 1 Gli impiegati non sono autorizzati a utilizzare informazioni che non sono di dominio pubblico, ottenute nell’ambito della loro attività professionale, per conseguire un vantaggio per sé o per terzi. 2 Gli impiegati che dispongono segnatamente di informazioni che non sono di dominio pubblico, la cui divulgazione può influenzare la quotazione di valori mobiliari e valute in maniera prevedibile, non possono effettuare affari per conto proprio con tali valori mobiliari o valute. L’acquisto di valute per la copertura del fabbisogno giornaliero è sempre consentito. 3 È considerato affare per conto proprio ogni negozio giuridico che:
4 Sono fatti salvi la legislazione sulle infrastrutture del mercato finanziario e il diritto penale.294 293 Introdotto dal n. I dell’O del 15 ago. 2012, in vigore dal 15 set. 2012 (RU 2012 4483). 294 Nuovo testogiusta l’all. 1 n. 1 dell’O del 25 nov. 2015 sull’infrastruttura finanziaria, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 2015 5413). |