Art. 15 Principi
(art. 4 cpv. 3 LPers) 1 Una volta all’anno i superiori effettuano con ogni loro collaboratore un colloquio e una valutazione. 2 Il colloquio serve allo sviluppo professionale del collaboratore, a verificarne la situazione lavorativa e a convenire gli obiettivi. Durante il colloquio il collaboratore fornisce al superiore riscontri sul modo in cui gestisce l’unità. 3 La valutazione del personale costituisce la base per l’evoluzione dello stipendio, attuata in funzione degli obiettivi convenuti in materia di prestazioni, comportamento e capacità. 3bis L’evoluzione dello stipendio è concessa solo se l’impiegato, nonostante assenze prolungate, è stato presente sufficientemente a lungo durante il periodo di valutazione per poterne valutare le prestazioni, il comportamento e le capacità.48 4 Il colloquio con il collaboratore e la valutazione del personale si effettuano nel rispetto degli obiettivi fondamentali dell’Amministrazione federale in materia di politica del personale. 48 Introdotto dal n. I dell’O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515). |