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Art. 61 Continuazione del pagamento dello stipendio in caso di adozione
(art. 17a cpv. 4 LPers)186 1 In caso di interruzione del lavoro dovuta ad accoglimento di bambini in tenera età per curarli ed educarli in vista di un’adozione futura, lo stipendio è versato durante due mesi. 2 Se entrambi i genitori adottivi lavorano presso l’Amministrazione federale, il diritto si applica solo a uno di loro. Essi possono ripartirsi liberamente i due mesi di interruzione del lavoro. 3 Sono fatti salvi i disciplinamenti cantonali.187 186 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515). 187 Introdotto dal n. I 2 dell’O del 10 giu. 2005 concernente l’introduzione dell’indennità di maternità nella legislazione sul personale federale, in vigore dal 1° lug. 2005 (RU 20052479). |