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Art. 95 Obblighi particolari del personale impiegato all’estero
(art. 24 cpv. 2 lett. b LPers) 1 Il datore di lavoro può esigere dagli impiegati occupati all’estero di essere informato se:
2 Gli impiegati non devono esercitare cariche pubbliche nel loro luogo di lavoro all’estero. 3 Il DFAE può prevedere un obbligo di notifica e di autorizzazione per l’esercizio di cariche pubbliche all’estero da parte di persone al seguito del personale impiegato in una rappresentanza svizzera all’estero.297 297 Introdotto dal n. I dell’O del 27 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6417). |