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Art. 10c Tutela della salute nel lavoro mobile 40
(art. 32 lett. d LPers) 1 In caso di lavoro mobilie il datore di lavoro garantisce che il posto e le condizioni di lavoro degli impiegati soddisfino le disposizioni della legge federale del 20 marzo 198141 sull’assicurazione contro gli infortuni, della legge del 13 marzo 196442 sul lavoro e le relative disposizioni esecutive sulla tutela della salute. Esso verifica periodicamente il rispetto delle disposizioni. 2 Gli impiegati sono tenuti a collaborare alla verifica del posto di lavoro mobile e a osservare le direttive del datore di lavoro relative alla tutela della salute. 3 Per lavoro mobile si intende la prestazione lavorativa fornita in un luogo diverso dai locali messi a disposizione dal datore di lavoro nel luogo di lavoro di cui all’articolo 25 capoverso 2 lettera c. 40 Introdotto dal n. I dell’O del 12 mag. 2021, in vigore dal 1° lug. 2021 (RU 2021 285). 41 RS 832.20 42 RS 822.11 |