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Art. 22 Messa a concorso
(art. 7 LPers) 1 I posti vacanti sono messi a concorso perlomeno su Internet, nel relativo bollettino elettronico della Confederazione.64 2 Sono esclusi dall’obbligo della messa a pubblico concorso i posti:
3 I posti vacanti che non sono esclusi dall’obbligo della messa a pubblico concorso sono comunicati agli uffici regionali di collocamento almeno una settimana prima della pubblicazione nel relativo bollettino elettronico della Confederazione.69 4 I posti vacanti nei generi di professioni con un tasso di disoccupazione superiore alla media conformemente all’articolo 53a dell’ordinanza del 16 gennaio 199170 sul collocamento devono essere annunciati al servizio pubblico di collocamento.71 64 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6417). 65 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4567). 66 Introdotta dal n. I dell’O del 28 nov. 2014, in vigore dal 1° gen. 2015 (RU 2014 4567). 67 Introdotta dal n. I dell’O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515). 68 Introdotta dal n. I dell’O del 12 giu. 2015, in vigore dal 1° ago. 2015 (RU 2015 2243). 69 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 giu. 2015, in vigore dal 1° ago. 2015 (RU 2015 2243). 70 RS 823.111 71 Introdotto dal n. I dell’O dell’8 dic. 2017, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU 2018 747). |