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Art. 25a Contratto di lavoro per praticanti universitari: disposizioni generali 82
(art. 4 cpv. 2 lett. j LPers) 1 I i diplomandi e i diplomati delle scuole universitarie possono essere assunti con un contratto a tempo determinato per svolgere un praticantato della durata massima seguente:
2 I diplomati titolari di un bachelor o di un master devono iniziare il praticantato entro 12 mesi dal conseguimento del diploma. 3 Lo stipendio dei praticanti universitari è stabilito dal DFF. Non è prevista l’evoluzione dello stipendio (art. 39). Mensilmente è versato 1/12 dello stipendio annuo. 4 I praticanti universitari non ricevono né l’indennità di residenza (art. 43) né la compensazione del rincaro (art. 44). 82 Introdotto dal n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4507). |