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Art. 46 Indennità di funzione
(art. 15 LPers) 1 Indennità di funzione possono essere versate a impiegati che adempiono compiti particolarmente esigenti senza che tuttavia si giustifichi un trasferimento durevole in una classe di stipendio superiore. 2 Le indennità di funzione non devono superare la differenza tra l’importo massimo della classe di stipendio stabilita nel contratto di lavoro e l’importo massimo stabilito per la funzione con classe di stipendio superiore.130 130 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O del 5 nov. 2008 concernente l’ottimizzazione del sistema salariale del personale federale, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2008 5643). |