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Art. 52a Inquadramento della funzione in una classe inferiore di stipendio 155
1 Se per motivi non riconducibili all’impiegato una funzione viene inquadrata in una classe inferiore di stipendio o se a un impiegato viene assegnata una funzione inquadrata in una classe inferiore di stipendio, la classe di stipendio è adeguata nel contratto di lavoro. Se supera l’importo massimo stabilito per questa nuova classe, lo stipendio rimane invariato per due anni. Durante tale periodo e fintantoché lo stipendio supera l’ammontare giustificato in base alla valutazione della funzione non è versata l’indennità di rincaro e non è accordato alcun aumento secondo l’articolo 39. Lo stipendio è adeguato alla nuova classe al più tardi dopo due anni. 2 In deroga al capoverso 1, il periodo per l’adeguamento dello stipendio alla nuova classe è di:
3 Il Consiglio federale può adeguare, dopo due anni, lo stipendio di un impiegato che al momento della nuova valutazione della sua funzione o dell’assegnazione di una nuova funzione aveva compiuto il 55° anno d’età e la cui funzione era inquadrata nella classe di stipendio 32 o in una classe superiore se l’ammontare massimo della nuova classe è inferiore di oltre il 10 per cento a quello della classe precedente. 155 Introdotto dal n. I dell’O del 22 dic. 2004 (RU 2005 3). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 mag. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 285). |