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Art. 60b Congedo di paternità e congedo del partner registrato 185
(art. 17a LPers) 1 Alla nascita di uno o più figli propri il padre legale ha diritto a un congedo pagato di venti giorni lavorativi. Il congedo deve essere fruito nei primi sei mesi dopo la nascita. Può essere fruito in giorni o in blocco. 2 Nelle unioni domestiche registrate, alla nascita di uno o più figli del partner l’altro partner ha ugualmente diritto a un congedo pagato di venti giorni. 185 Introdotto dal n. I dell’O del 12 mag. 2021, in vigore dal 1° gen. 2022 (RU 2021 285). |