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Art. 79 Ammontare dell’indennità 246
(art. 19 cpv. 5 e 6 lett. a LPers)247 1 L’indennità di cui all’articolo 78 capoversi 1, 2 e 2bis corrisponde almeno a uno stipendio mensile e al massimo a uno stipendio annuo.248 1bis L’indennità di cui all’articolo 78 capoversi 1–2bis è disciplinata nell’allegato 3.249 2 In caso di disdetta secondo l’articolo 26 capoverso 1 o in caso di disdetta del contratto di lavoro di un segretario generale secondo l’articolo 26 capoverso 3, l’indennità corrisponde a uno stipendio annuo. 3 Le indennità versate a persone di cui all’articolo 2 capoverso 1 devono essere approvate dal Consiglio federale.250 4 All’atto di stabilire le indennità, si tiene conto in particolare dell’età dell’impiegato, della sua situazione professionale e personale, della durata complessiva dell’impiego presso le unità amministrative secondo l’articolo 1 e del termine di disdetta. 5 Il calcolo delle indennità è retto dalle componenti dello stipendio assicurabile secondo l’allegato 2 che l’impiegato percepirebbe il giorno dell’esigibilità. Ne sono esclusi i premi di prestazione.251 6 L’indennità versata a impiegati che hanno rifiutato un pensionamento anticipato ai sensi dell’articolo 105a non può superare il costo complessivo delle prestazioni offerte di cui all’articolo 105b.252 7 ...253 246 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 dic. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2005 3). 247 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6737). 248 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515). 249 Introdotto dal n. I dell’O del 12 ott. 2016 (RU 2016 3637). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 3803). 250 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515). 251 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mag. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515). 252 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 6737). 253 Abrogato dal n. I dell’O del 1° mag. 2013, con effetto dal 1° lug. 2013 (RU 2013 1515). |