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Art. 87 Risarcimento di danni
(art. 18 cpv. 2 LPers) 1 Al personale distaccato all’estero può essere concessa un’indennità per le perdite di patrimonio subite senza propria colpa, segnatamente in seguito ad azioni di guerra, rivoluzione o tumulti o ad altri motivi connessi al soggiorno all’estero. 2 Il DFAE stabilisce l’importo dell’indennità nei singoli casi d’intesa con il DFF. |