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Art. 88dbis Continuazione della previdenza in seguito alla riduzione dello stipendio 268
1 Se lo stipendio assicurabile di un impiegato che ha compiuto il 58° anno d’età è diminuito al massimo della metà, l’impiegato può mantenere, dietro sua richiesta, la previdenza per la copertura assicurativa precedente (art. 33a LPP269) pagando, oltre ai propri contributi di risparmio, anche i contributi di risparmio del datore di lavoro e il premio di rischio sulla quota del guadagno finora assicurato corrispondente alla riduzione dello stipendio. 2 In caso di adeguamenti dello stipendio, segnatamente di aumenti reali dello stipendio e di correzioni generali di classificazione, i contributi versati non sono adeguati alla quota corrispondente alla riduzione dello stipendio. 3 Se lo stipendio è ridotto nell’interesse dell’autorità competente di cui all’articolo 2, questa autorità può finanziare a carico dei crediti per il personale i contributi di risparmio e il premio di rischio per la continuazione della previdenza, al massimo in ragione del 50 per cento. La partecipazione ai costi può essere limitata nel tempo. 268 Introdotto dal n. I dell’O del 24 nov. 2010, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 5793). 269 RS 831.40 |