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Art. 91 Occupazioni accessorie 283
(art. 23 LPers) 1 Gli impiegati comunicano ai propri superiori tutte le cariche pubbliche esercitate e tutte le attività svolte dietro pagamento al di fuori del rapporto di lavoro. 1bis Le attività svolte gratuitamente devono essere comunicate se non possono essere esclusi conflitti di interessi.284 2 L’esercizio delle cariche e delle attività di cui ai capoversi 1 e 1bis necessita dell’autorizzazione se:285
3 Se nel singolo caso non è possibile escludere conflitti d’interesse, l’autorizzazione è negata. I conflitti d’interesse possono sussistere in particolare per le attività seguenti:
4 Per tutte le attività svolte dietro pagamento, il personale impiegato in una rappresentanza svizzera all’estero necessita sempre dell’autorizzazione del DFAE. Gli impiegati dei servizi di carriera del DFAE soggiacciono all’obbligo di autorizzazione anche durante l’impiego in Svizzera. Il personale impiegato presenta periodicamente al DFAE un rapporto su tali attività. Il DFAE disciplina le modalità. 5 Il DFAE può prevedere un obbligo di notifica e di autorizzazione per le attività svolte dietro pagamento dalle persone al seguito del personale impiegato in una rappresentanza svizzera all’estero. 283 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 nov. 2009, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6417). 284 Introdotto dal n. I dell’O del 15 ago. 2012, in vigore dal 15 set. 2012 (RU 2012 4483). 285 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 ago. 2012, in vigore dal 15 set. 2012 (RU 2012 4483). |