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Art. 94b Periodo di attesa 295
1 L’autorità competente secondo l’articolo 2 può convenire un periodo di attesa con gli impiegati di cui all’articolo 2 capoverso 1 lettere a, b, d e 1bis come pure con altri impiegati che hanno un’influenza determinante su singole decisioni di vasta portata o accesso a informazioni essenziali, da compiere dopo la cessazione del rapporto di lavoro, qualora si presuma che la loro futura attività, retribuita o non retribuita, possa generare un conflitto d’interesse per un determinato datore di lavoro o mandante. 2 Un conflitto d’interesse può sussistere in particolare se:
3 Tenuto conto di eventuali termini di sospensione, la durata del periodo di attesa va da un minimo di sei mesi a un massimo di 12 mesi. 4 Per il periodo di attesa può essere fissata un’indennità. A seconda del danno economico atteso nel singolo caso, corrisponde al massimo allo stipendio attuale secondo l’allegato 2, da cui sono dedotti tutti i proventi, le indennità e le prestazioni previdenziali percepiti durante questo periodo. 5 Chi riceve un’indennità per il periodo di attesa è tenuto a comunicare all’autorità competente di cui all’articolo 2 i proventi, le indennità e le prestazioni previdenziali percepiti durante questo periodo. 6 Le indennità percepite indebitamente durante il periodo di attesa devono essere restituite. 295 Originario art. 94acpv. 2. Introdotto dal n. I dell’O del 15 ago. 2012 (RU 2012 4483). Nuovo testo giusta il n. I 2 dell’O del 25 nov. 2015 sul periodo di attesa, in vigore dal 1° gen. 2016 (RU 20155019). |