Ordinanza
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Art. 11 Perizia medica 43
1 Il DFF designa i medici che le unità amministrative possono incaricare di effettuare perizie mediche. 2 I medici forniscono consulenza alle unità amministrative all’occorrenza, in particolare nel caso d’impedimento al lavoro dovuto a malattia e infortunio, di reintegrazione e di integrazione professionale. 43 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 19 ott. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 616). |