Ordinanza
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Art. 21 Rapporti
(art. 5 LPers) 1 Il DFF verifica periodicamente se l’Amministrazione federale ha conseguito gli obiettivi della LPers e delle pertinenti disposizioni di esecuzione e provvede affinché sia fatto rapporto. 2 I rapporti vertono in particolare su:
3 Il DFF informa ogni anno il Consiglio federale in merito alla ripartizione degli stipendi secondo i quattro livelli di valutazione e all’assegnazione di premi di prestazione e di altri assegni importanti e ne espone le conseguenze finanziarie.65 4 Per riferire in modo puntuale ed esaustivo, i Dipartimenti impiegano il sistema informatico di gestione del personale dell’Amministrazione federale. 5 Il DFF può effettuare inchieste presso il personale e le unità amministrative. 65 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O del 5 nov. 2008, in vigore dal 1° feb. 2009 (RU 2008 5643). |