Ordinanza
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Art. 25b Contratto di lavoro per praticanti universitari: disposizioni speciali 85
(art. 4 cpv. 2 lett. j LPers) 1 La persona che svolge un praticantato universitario come bibliotecario scientifico è impiegata per una durata massima di 24 mesi. Il praticantato deve iniziare entro 12 mesi dal conseguimento del master. 2 La persona che svolge un praticantato come aspirante avvocato o notaio è impiegata per una durata massima di 24 mesi. Il praticantato deve iniziare entro 24 mesi dal conseguimento del master. 3 La persona che svolge un praticantato presso l’Istituto svizzero di diritto comparato deve iniziare il praticantato entro cinque anni dal conseguimento del master o entro un anno dalla conclusione di uno studio post-diploma in campo giuridico. All’inizio del praticantato non deve possedere esperienza professionale superiore a 12 mesi nell’ambito del diritto comparato. 4 La persona che svolge un praticantato in vista di un reinserimento professionale dopo una lunga interruzione dell’attività lavorativa è impiegata per una durata massima di sei mesi e con un tasso di occupazione di almeno il 60 per cento. 5 Lo stipendio e le indennità sono disciplinati nell’articolo 25a capoversi 3 e 4. 85 Introdotto dal n. I dell’O del 2 dic. 2016, in vigore dal 1° gen. 2017 (RU 2016 4507). |