Ordinanza
|
Art. 37 Stipendio iniziale
(art. 15 LPers) 1 Al momento dell’assunzione l’autorità competente ai sensi dell’articolo 2 fissa uno stipendio nell’ambito delle classi secondo l’articolo 36. Tiene conto in giusta misura della formazione e dell’esperienza professionale e di vita della persona da assumere nonché della situazione sul mercato del lavoro. 2 Il DFF pubblica ogni anno valori indicativi di riferimento per fissare lo stipendio. |