Ordinanza
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Art. 93a Inviti 296
(art. 21 cpv. 3 LPers) 1 Gli impiegati rifiutano gli inviti suscettibili di compromettere la loro indipendenza o capacità di agire. Gli inviti all’estero devono essere rifiutati, salvo autorizzazione scritta del superiore. 2 Agli impiegati che partecipano a un processo di acquisto o decisionale è vietato accettare inviti, se:
3 In caso di dubbio, gli impiegati accertano con i propri superiori l’ammissibilità dell’accettazione di un invito. 296 Introdotto dal n. I dell’O del 15 ago. 2012, in vigore dal 15 set. 2012 (RU 2012 4483). |