|
|
|
Art. 104d Occupazione in un altro posto all’interno dell’Amministrazione federale
(art. 31 cpv. 5 LPers) 1 L’impiegato collocato in un altro posto all’interno dell’Amministrazione federale rimane alle dipendenze dell’unità amministrativa attuale per un periodo di tre mesi e figura sulla lista dei salari della medesima. 2 In caso di assunzione allo scadere di tre mesi, la nuova unità amministrativa conclude con la persona collocata un nuovo contratto di lavoro. Il contratto di lavoro esistente viene sciolto. 3 Qualora non sia concluso un nuovo contratto di lavoro allo scadere di tre mesi, la persona collocata rimane alle dipendenze dell’attuale unità amministrativa. |
