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Art. 88f Partecipazione del datore di lavoro al finanziamento della rendita transitoria 291
(art. 32k LPers) 1 Le persone che vanno in pensione prima di raggiungere l’età di riferimento secondo l’articolo 21 LAVS292 possono ottenere una rendita transitoria.293 1bis Il datore di lavoro partecipa al finanziamento della rendita transitoria, se l’impiegato:
1ter Un persistente elevato carico fisico o psichico secondo il capoverso 1bis lettera d si presenta nei casi seguenti:
1quater Il DFF determina d’intesa con i dipartimenti le funzioni il cui esercizio implica la partecipazione del datore di lavoro al finanziamento della rendita transitoria. 2 L’importo massimo della rendita transitoria intera corrisponde al massimo della rendita semplice di vecchiaia.296 3 Nel calcolo dei costi attuariali di una rendita transitoria si tiene conto del numero degli anni d’impiego, del tasso di occupazione medio durante gli anni d’impiego e della quota percentuale della rendita di vecchiaia regolamentare da percepire. 4 Per calcolare gli anni d’impiego e il tasso di occupazione medio contano i rapporti di lavoro presso i datori di lavoro ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 lettere f e g LPers e nelle unità amministrative ai sensi dell’articolo 1, purché non siano stati interrotti per più di tre anni. Gli anni d’impiego interrotti vengono computati quali anni d’impiego interi solo dopo il sesto mese. Il periodo di tirocinio secondo la legislazione sulla formazione professionale e i periodi di pratica corrispondenti non sono presi in considerazione.297 5 La partecipazione percentuale del datore di lavoro al finanziamento della rendita transitoria è disciplinata nell’allegato 1. In caso di pensionamento anticipato dopo il compimento del 62° anno d’età, tale partecipazione è decurtata di un venticinquesimo per ogni anno mancante al compimento del 25° anno d’impiego. 6 L’unità amministrativa presso cui l’impiegato ha lavorato nel periodo che precede immediatamente il pensionamento anticipato verifica le condizioni del diritto alla rendita e calcola il suo tasso di occupazione medio. 291 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 giu. 2014, in vigore dal 1° ago. 2014 (RU2014 2171). 293 Nuovo testo giusta l’all. n. 1 dell’O del 30 ago. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 506). 294 Introdotto dalla cifra I dell’O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU2017 6209). 295 Introdotto dalla cifra I dell’O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU2017 6209). 296 Introdotto dalla cifra I dell’O del 15 nov. 2017, in vigore dal 1° lug. 2018 (RU2017 6209). 297 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 12 giu. 2015, in vigore dal 1° ago. 2015 (RU 2015 2243). |
