Ordinanza
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Art. 6 Indennità in funzione del mercato del lavoro 13
Per acquisire e garantire la permanenza di personale particolarmente qualificato, il Tribunale penale federale, il Tribunale amministrativo federale e il Tribunale federale dei brevetti possono accordare un’indennità in funzione del mercato del lavoro fino al 20 per cento dell’importo massimo della classe di stipendio stabilita nel contratto di lavoro. 13 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 2 nov. 2011, in vigore dal 15 dic. 2011 (RU 20115243). |