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Art. 13 Contratto di lavoro
(art. 8 LPers) 1 Il rapporto di lavoro è costituito mediante contratto scritto. 2 Il contratto contiene almeno:
3 Il datore di lavoro può modificare il settore di attività e il luogo di lavoro senza disdire il contratto di lavoro, se tali misure sono necessarie per ragioni di servizio e ragionevolmente esigibili. La disdetta non è necessaria neppure se, nel quadro di una riorganizzazione, l’impiegato è integrato in un’altra unità. 16 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del TF del 24 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 2453). |