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Art. 14 Periodo di prova
(art. 8 LPers) 1 Se il contratto non dispone altrimenti, i primi tre mesi sono considerati periodo di prova. In casi giustificati esso può essere fissato o prolungato a sei mesi al massimo. 2 Il periodo di prova è fissato a sei mesi per i cancellieri, gli altri collaboratori scientifici e i responsabili dei servizi. 3 Per i rapporti di lavoro di durata determinata o in caso di mutazioni interne, il datore di lavoro può rinunciare, totalmente o in parte, al periodo di prova. |