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Art. 16 Passaggi all’amministrazione federale
(art. 12 LPers) 1 Gli impiegati che passano a un’unità amministrativa della Confederazione devono disdire il contratto di lavoro con il Tribunale federale. 2 Le parti concordano il termine di trasferimento. In caso di disaccordo sono determinanti i termini di disdetta dell’articolo 12 capoversi 2 e 3 LPers. 3 Se il nuovo contratto di lavoro succede ininterrottamente a quello precedente, le disposizioni di protezione dalla disdetta dell’articolo 336c CO19 sono applicabili anche durante il periodo di prova convenuto. 4 Se il passaggio a un’unità amministrativa della Confederazione è temporaneo, il contratto di lavoro non deve essere disdetto. Le parti concordano le modalità del trasferimento temporaneo. 19 RS 220 |