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Art. 17a Termini di disdetta 21
(art. 12 cpv. 2 LPers) 1 Nel periodo di prova il rapporto di lavoro può essere disdetto ordinariamente:
2 Dopo il periodo di prova il rapporto di lavoro può essere disdetto ordinariamente per la fine del mese. Occorre rispettare i seguenti termini minimi di preavviso:
3 A seconda dei singoli casi, il datore di lavoro può accordare all’impiegato un termine di disdetta più breve se nessun interesse essenziale vi si oppone. 21 Introdotto dal n. I dell’O del TF del 24 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 2453). |