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Art. 19 Nomina per la durata dalla funzione 24
(art. 14 LPers; art. 26 LTF) 1 Il rinnovo della nomina del segretario generale e del suo sostituto interviene al più tardi sei mesi prima della fine della durata della funzione. Il Tribunale federale decide liberamente sul rinnovo della nomina. 2 Il segretario generale e il suo sostituto possono disdire ordinariamente il rapporto di lavoro con un preavviso di sei mesi. 3 Per motivi gravi, il contratto di lavoro può essere disdetto immediatamente. 24 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del TF del 24 giu. 2013, in vigore dal 1° lug. 2013 (RU 2013 2453). |