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Art. 20 Limite d’età 25
(art. 10 cpv. 2 LPers)26 In singoli casi e d’intesa con la persona interessata, il rapporto di lavoro può essere prolungato oltre l’età ordinaria di pensionamento fino al 70° anno d’età al massimo. 25 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del TF del 17 gen. 2011, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2011639). 26 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del TF del 18 dic. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2019 619). |