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Art. 24 Stipendio in caso di occupazione a tempo parziale
(art. 15 LPers) 1 Lo stipendio, l’indennità di residenza e gli assegni degli impiegati a tempo parziale corrispondono al loro tasso d’occupazione. Sono fatti salvi gli articoli 36 e 36a.28 2 Se l’impiego è irregolare, si può convenire con gli impiegati un salario giornaliero, medio oppure orario. 28 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del TF del 20 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5957). |