|
Art. 26 Adeguamento straordinario dello stipendio in caso di nuovi compiti o di nuova valutazione della funzione
(art. 15 LPers) 1 Se lo stipendio eccede la classe alla quale la funzione è attribuita, può essere ridotto all’importo massimo di questa classe di stipendio dopo due anni. 2 In vece di una riduzione dello stipendio e d’intesa con l’impiegato, la compensazione del rincaro può essere soppressa finché lo stipendio non eccede più l’importo massimo della classe di stipendio giustificata in base alla valutazione della funzione. 3 Se lo stipendio è troppo basso rispetto agli altri stipendi, può essere adattato. L’importo massimo della classe di stipendio corrispondente non può essere superato. |