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Art. 29 Compensazione del rincaro e aumento reale dello stipendio 39
(art. 16 LPers) 1 Il Tribunale federale versa una compensazione del rincaro e un aumento reale dello stipendio corrispondenti a quelli stabiliti dal Consiglio federale per il personale dell’amministrazione generale della Confederazione. 2 L’indennità di residenza e gli assegni familiari sono adattati in modo corrispondente a quelli dell’amministrazione generale della Confederazione.40 39 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del TF del 2 giu. 2008, in vigore dal 2 giu. 2008 (RU 2008 2921). 40 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del TF del 20 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5957). |