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Art. 36 Diritto all’assegno familiare 46
(art. 31 cpv. 1 e 2 LPers) L’assegno familiare è versato fino a che il figlio ha compiuto i 18 anni d’età. Per i figli in formazione e i figli incapaci al guadagno (art. 7 della LF del 6 ottobre 200047 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali), l’assegno familiare è versato al massimo fino al compimento del 25° anno d’età. 46 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del TF del 20 nov. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5957). 47 RS 830.1 |